Come effettuare il ravvedimento operoso I.C.I.
L'istituto del ravvedimento operoso trova applicazione anche in materia di ICI. Possono avvalersene tutti i contribuenti, purché la violazione da essi commessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. A partire da quest’anno, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti a chi voglia mettersi in regola, è possibile effettuare il ravvedimento sullo stesso bollettino utilizzato per il pagamento dell’imposta, secondo le modalità di seguito descritte.
Ai fini del ravvedimento, all’imposta dovuta vanno aggiunte le sanzioni e gli interessi. Questi ultimi devono essere calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effttuato il pagamento del tributo fino alla data del ravvedimento, in base al tasso legale (pari al 3% per l’anno in corso).
Per quanto riguarda le sanzioni, invece, per l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento dell'imposta è prevista una sanzione ordinaria pari al 30 per cento di ogni importo non versato (acconto e/o saldo). La sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta nei seguenti casi:
- regolarizzazione effettuata entro trenta giorni dalla scadenza dell’omesso o insufficiente versamento. In tal caso la sanzione è ridotta al 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento);
- regolarizzazione effettuata oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione Ici 2002. In tal caso, infatti, il contribuente potrà usufruire di una sanzione, comunque ridotta, pari al 6 per cento (1/5 del 30 per cento).
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Pertanto, ove sia stato omesso, ovvero effettuato in misura insufficiente, il versamento dell’acconto scaduto lo scorso 1° luglio (scadenza posticipata in quanto il 30 giugno cadeva di domenica), la regolarizzazione può avvenire entro il 31 luglio mediante versamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta al 3,75%. |
Si ricorda che per le violazioni commesse prima dell'11 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto n. 99/2000) la misura della sanzione dovuta rimane pari al 5%.
I regolamenti comunali possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla disciplina del ravvedimento, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione delle sanzioni. Inoltre, essi possono sostituire l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia con quello della comunicazione degli acquisti, delle cessazioni o delle modificazioni della soggettività passiva, da presentare secondo modalità e termini diversi.
Modalità del versamento
L’importo totale, da indicare in cifre e in lettere, comprende:
- l’imposta dovuta
- le sanzioni ridotte, nella misura dovuta
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3,5% annuo (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,009589% per ogni giorno di ritardo) dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 e del 3% annuo (ossia lo 0,00822% per ogni giorno di ritardo) a partire dal 1° gennaio 2002.
Nello spazio contraddistinto dalla descrizione dell’immobile (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati) occorre evidenziare esclusivamente l’ammontare dell’imposta da versare, senza aggiungere interessi e sanzioni, che risultano invece nell’importo totale.
Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 51,652 va arrotondato a 51,65) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 103,915 va arrotondato a 103,92).
Se la cifra non ha decimali, al posto degli stessi va riportato un doppio "zero" per i centesimi (ad esempio, euro 268,00); nello spazio dedicato all'importo in lettere occorre separare i centesimi con una barra, come per gli assegni bancari (ad esempio venticinque/82).
Il bollettino con i caratteri rossi, che è lo stesso previsto per il pagamento dell’imposta, può essere pagato presso gli uffici postali, i concessionari della riscossione, la Tesoreria Comunale (se la riscossione è gestita direttamente dal Comune), gli istituti di credito convenzionati.
Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. in questo caso, il contribuente stesso riceverà la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l'immagine virtuale del bollettino di versamento.
Al comune va poi presentata la dichiarazione con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate per imposta, per interessi e per sanzione.
E’ stato di recente approvato il nuovo modello F24-Ici che consente, solo in alcuni Comuni e solo in via sperimentale (almeno per il momento), di versare anche l'imposta comunale sugli immobili e gli altri tributi locali, mediante l’aggiunta di una nuova sezione, denominata "Ici e altri tributi locali".
Le modalità di compilazione di detta sezione sono analoghe a quelle previste per la restante parte del modello. Nei Comuni che prevedono la possibilità di compensare le imposte da versare con crediti relativi all'Ici dell'anno precedente, nello spazio "importi a credito compensati", deve essere indicato l'importo da compensare fino a concorrenza degli importi a debito nell'ambito dello stesso Comune: tale importo, anche se riferito allo stesso Comune, non può mai essere indicato nella stessa riga dell'importo a debito versato.
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Allo stato attuale L'F24 - Ici può essere utilizzato solo dai Comuni che hanno sottoscritto l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate (l’elenco è pubblicato sul sito Internet www.agenziaentrate.it ): Andria, Reggio Emilia e Viareggio. I nuovi codici tributo per il versamento dell’Ici sono: - 3901 (abitazione principale) - 3902 (terreni agricoli) - 3903 (aree fabbricabili) - 3904 (altri fabbricati) - 3905 (credito Ici) |