Principali Novità
Accertamento, partecipazione dei Comuni (articolo 1, commi da
12-bis a 12-quater)
Norme per incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di
accertamento tributario. Viene attribuito ai Comuni, per il triennio
2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito
del loro intervento nell'attività di accertamento. Modificale
disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte sui redditi
per rafforzare i poteri svolti in tale ambito dai Consigli
tributari. Nuove modalità di pubblicazione dei dati relativi alle
dichiarazioni sul sito del Comune: le stabilirà un Dpcm, su proposta
del ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza Stato- Città
ed autonomie locali, determinerà criteri e modalità per la
pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle
dichiarazioni dei contribuenti residenti, con riferimento a
determinate categorie di contribuenti o di reddito. L'attribuzione
ai Comuni di risorse derivanti dal gettito fiscale è condizionata
alla costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli
tributari.
Accisa sui tabacchi (articolo 2, comma 3)
Attribuito al direttore generale dell'Aams il potere di proporre al
ministro dell'Economia l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa
sui tabacchi.
Addizionale comunale Irpef (articolo 1, comma 11)
Cessazione, dal 2012, della sospensione del potere, in capo ai
comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'Irpef. Abrogato l'articolo 5 del Dlgs 23/2011 in
materia di federalismo fiscale municipale. I Comuni possono
stabilire aliquote differenziate dell'addizionale solo in relazione
agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla
legge statale.
Addizionale regionale Irpef (articolo 1, comma 10)
Anticipata all'anno 2012 la possibilità per le Regioni di modificare
l'aliquota di base dell'Addizionale regionale Irpef. Le norme
rimodulano anche le misure degli incrementi alle aliquote di base
che possono essere apportati, nel tempo, dalle Regioni. L'incremento
all'aliquota di base dello 0,5% non può essere superiore: allo 0,5
per cento, per gli anni 2012 e 2013 (anziché per il solo 2013);
all'1,1 per cento, per l'anno 2014; al 2,1 per cento, a decorrere
dall'anno 2015.
Aliquota unica sulle diverse tipologie di strumenti finanziari
(articolo 2, commi da 6 a 12 e 26)
A decorrere dal 1° gennaio 2012 revisione del sistema impositivo dei
redditi di natura finanziaria con l'obiettivo di unificare le
attuali aliquote del 12,50% e del 27%, previste sui redditi di
capitale e sui redditi diversi, a un livello intermedio fissato al
20 per cento. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della
riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli
emessi da altri Stati (cosiddette white list, vale a dire i paesi
che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di
risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo
termine e le forme di previdenza complementare. Il comma 26 contiene
disposizioni transitorie per gli interesse e altri proventi soggetti
all'imposta sostitutiva.
Si attribuisce all'agenzia del Demanio il compito di procedere a operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, non più utilizzati e disponibili, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni.
Bonus bebè, soluzione del contenzioso (articolo 6, comma 6-bis)
Si prevede che non si applichino sanzioni penali e
amministrative nei confronti dei soggetti che, avendo
beneficiato del bonus bebè in assenza dei requisiti
reddituali previsti, restituiscano le somme
indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del decreto in esame.
I procedimenti penali e amministrativi avviati sono
sospesi sino alla scadenza di tale termine e si
intendono estinti a seguito dell'avvenuta restituzione
dell'ammontare corrispondente all'erogazione, pari a un
valore di mille euro.
Viene prevista la partecipazione di un rappresentante di Rete Imprese Italia nella cabina di regia, istituita al fine di fissare le linee guida in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese.
Caporalato, arriva il reato (articolo 12)
Giro di vite per contrastare il lavoro
irregolare. La norma introduce
nell'ordinamento il "delitto di
intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro" la cui fattispecie è rappresentata
dallo svolgimento di "un'attività
organizzata di intermediazione, reclutando
manodopera o organizzandone l'attività
lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o
intimidazione, approfittando dello stato di
bisogno o di necessità dei lavoratori". Per
il delitto in esame si prevede la reclusione
da cinque a otto anni e la multa da mille a
2mila euro per ciascun lavoratore reclutato.
La norma specifica poi cosa debba intendersi
per "sfruttamento". Sono indicati più
"indici presuntivi". Tra questi: la
sistematica retribuzione dei lavoratori in
modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o comunque
sproporzionato rispetto alla quantità e
qualità del lavoro prestato; la sistematica
violazione della normativa relativa
all'orario di lavoro, al riposo settimanale,
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la
sussistenza di violazioni della normativa in
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro, tale da esporre il lavoratore a
pericolo per la salute, la sicurezza o
l'incolumità personale; la sottoposizione
del lavoratore a condizioni di lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni
alloggiative particolarmente degradanti.
Costituisce invece aggravante specifica (con
l'aumento della pena da un terzo alla metà):
il fatto che il numero di lavoratori
reclutati sia superiore a tre; il fatto che
uno o più dei soggetti reclutati siano
minori in età non lavorativa; l'aver
commesso il fatto esponendo i lavoratori
intermediati a situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle caratteristiche delle
prestazioni da svolgere e delle condizioni
di lavoro. In più: l'eventuale condanna per
il reato di caporalato (o riduzione in
schiavitù, ma solo se lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative) comporta
anche pene accessorie: l'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche o
delle imprese, il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario,
di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione, e
relativi subcontratti. E soprattutto:
l'esclusione per un periodo di due anni da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi da parte dello Stato o di altri enti
pubblici, e dell'Unione europea, relativi al
settore di attività in cui ha avuto luogo lo
sfruttamento. Pene più pesanti per i
recidivi. Vale la pena ricordare come al
nuovo delitto si applichino anche le
disposizioni di cui al successivo articolo
604 del codice penale. In base ad esso, il
reato è punibile anche qualora il fatto sia
commesso all'estero da cittadino italiano, o
in danno di cittadino italiano, ovvero dallo
straniero in concorso con cittadino
italiano. In quest'ultima ipotesi, lo
straniero è punibile quando si tratti di
delitto per il quale sia prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni (come nel caso in esame) e
quando vi sia stata richiesta del ministro
della Giustizia.
Con la modifica degli articoli 125 e 136 del Codice di procedura civile si prevede l'obbligo del difensore di comunicare l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax sin dai primi atti di parte e per prevedere l'utilizzo di posta elettronica e fax in tutte le comunicazioni rivolte alle parti.
Esercenti che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante
(articolo 2, comma 36-vicies ter)
Riduzione alla metà delle
sanzioni previste per la
violazione di alcuni obblighi di
dichiarazione e documentazione
(in materia di imposte dirette e
di Iva) in favore di imprese di
medio-piccole dimensioni, e cioè
per gli esercenti imprese, arti
e professioni con ricavi e
compensi dichiarati non
superiori a 5 milioni di euro, a
condizione che: nelle
dichiarazioni in materia di
imposte sui redditi e di Iva
indichino gli estremi
identificativi dei rapporti con
operatori finanziari in corso
nel periodo d'imposta; per tutte
le operazioni attive e passive
effettuate nell'esercizio
dell'attività utilizzino
esclusivamente strumenti di
pagamento diversi dal denaro
contante.
Nel nuovo testo è tornato l'aumento dell'Iva, che sale al 21%. Restano invariate le aliquote del 4% e del 10%.
Il prelievo di solidarietà è differente da quello che era stato inserito nel decreto di Ferragosto. E' del 3% e si applica alla quota di reddito superiore ai 300mila euro (precedentemente era stato introdotto sui redditi oltre i 90mila euro, al 5%, e poi al 10% sopra i 150mila). La misura riguarda circa 34mila contribuenti, di cui l'8,5% sono dipendenti pubblici, il 53% dipendenti del privato e il 34% autonomi. E' atteso un gettito intorno ai 200 milioni l'anno (é previsto nel 2012 e nel 2013, ma non si esclude un'eventuale proroga se non si raggiunge il pareggio di bilancio).
Quanto all'età pensionabile delle donne anche nel privato, viene portata a 65 anni con due anni di anticipo, ovvero a partire dal 2014. E' prevista una progressione, per cui l'adeguamento si concluderà nel 2026. Il gettito inizierà ad arrivare a partire dal 2014, e sarà limitato, ma con ogni probabilità la norma è stata introdotta per dare credibilità alla manovra anche sul lungo periodo.