Principali Novità

Accertamento, partecipazione dei Comuni (articolo 1, commi da 12-bis a 12-quater)
Norme per incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario. Viene attribuito ai Comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito del loro intervento nell'attività di accertamento. Modificale disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte sui redditi per rafforzare i poteri svolti in tale ambito dai Consigli tributari. Nuove modalità di pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni sul sito del Comune: le stabilirà un Dpcm, su proposta del ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, determinerà criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei contribuenti residenti, con riferimento a determinate categorie di contribuenti o di reddito. L'attribuzione ai Comuni di risorse derivanti dal gettito fiscale è condizionata alla costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli tributari.
 

Accisa sui tabacchi (articolo 2, comma 3)
Attribuito al direttore generale dell'Aams il potere di proporre al ministro dell'Economia l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi.
 

Addizionale comunale Irpef (articolo 1, comma 11)
Cessazione, dal 2012, della sospensione del potere, in capo ai comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef. Abrogato l'articolo 5 del Dlgs 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale. I Comuni possono stabilire aliquote differenziate dell'addizionale solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
 

Addizionale regionale Irpef (articolo 1, comma 10)
Anticipata all'anno 2012 la possibilità per le Regioni di modificare l'aliquota di base dell'Addizionale regionale Irpef. Le norme rimodulano anche le misure degli incrementi alle aliquote di base che possono essere apportati, nel tempo, dalle Regioni. L'incremento all'aliquota di base dello 0,5% non può essere superiore: allo 0,5 per cento, per gli anni 2012 e 2013 (anziché per il solo 2013); all'1,1 per cento, per l'anno 2014; al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.
 

Aliquota unica sulle diverse tipologie di strumenti finanziari (articolo 2, commi da 6 a 12 e 26)
A decorrere dal 1° gennaio 2012 revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria con l'obiettivo di unificare le attuali aliquote del 12,50% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, a un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cosiddette white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare. Il comma 26 contiene disposizioni transitorie per gli interesse e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva.
 

Beni dello Stato, permuta (articolo 6, comma 6-ter)
Si attribuisce all'agenzia del Demanio il compito di procedere a operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, non più utilizzati e disponibili, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni.
 

Bonus bebè, soluzione del contenzioso (articolo 6, comma 6-bis)
Si prevede che non si applichino sanzioni penali e amministrative nei confronti dei soggetti che, avendo beneficiato del bonus bebè in assenza dei requisiti reddituali previsti, restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. I procedimenti penali e amministrativi avviati sono sospesi sino alla scadenza di tale termine e si intendono estinti a seguito dell'avvenuta restituzione dell'ammontare corrispondente all'erogazione, pari a un valore di mille euro.

Cabina di regia, nuovo componente (articolo 1, comma 28-bis)
Viene prevista la partecipazione di un rappresentante di Rete Imprese Italia nella cabina di regia, istituita al fine di fissare le linee guida in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese.
 

Caporalato, arriva il reato (articolo 12)
Giro di vite per contrastare il lavoro irregolare. La norma introduce nell'ordinamento il "delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" la cui fattispecie è rappresentata dallo svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori". Per il delitto in esame si prevede la reclusione da cinque a otto anni e la multa da mille a 2mila euro per ciascun lavoratore reclutato. La norma specifica poi cosa debba intendersi per "sfruttamento". Sono indicati più "indici presuntivi". Tra questi: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituisce invece aggravante specifica (con l'aumento della pena da un terzo alla metà): il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. In più: l'eventuale condanna per il reato di caporalato (o riduzione in schiavitù, ma solo se lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative) comporta anche pene accessorie: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. E soprattutto: l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, e dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Pene più pesanti per i recidivi. Vale la pena ricordare come al nuovo delitto si applichino anche le disposizioni di cui al successivo articolo 604 del codice penale. In base ad esso, il reato è punibile anche qualora il fatto sia commesso all'estero da cittadino italiano, o in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi, lo straniero è punibile quando si tratti di delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (come nel caso in esame) e quando vi sia stata richiesta del ministro della Giustizia.

Difensore, obblighi di comunicazione (articolo 2, comma 35-ter)
Con la modifica degli articoli 125 e 136 del Codice di procedura civile si prevede l'obbligo del difensore di comunicare l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax sin dai primi atti di parte e per prevedere l'utilizzo di posta elettronica e fax in tutte le comunicazioni rivolte alle parti.
 

Esercenti che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante (articolo 2, comma 36-vicies ter)
Riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di Iva) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che: nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta; per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Nel nuovo testo è tornato l'aumento dell'Iva, che sale al 21%. Restano invariate le aliquote del 4% e del 10%.

 Il prelievo di solidarietà è differente da quello che era stato inserito nel decreto di Ferragosto. E' del 3% e si applica alla quota di reddito superiore ai 300mila euro (precedentemente era stato introdotto sui redditi oltre i 90mila euro, al 5%, e poi al 10% sopra i 150mila). La misura riguarda circa 34mila contribuenti, di cui l'8,5% sono dipendenti pubblici, il 53% dipendenti del privato e il 34% autonomi. E' atteso un gettito intorno ai 200 milioni l'anno (é previsto nel 2012 e nel 2013, ma non si esclude un'eventuale proroga se non si raggiunge il pareggio di bilancio).

Quanto all'età pensionabile delle donne anche nel privato, viene portata a 65 anni con due anni di anticipo, ovvero a partire dal 2014. E' prevista una progressione, per cui l'adeguamento si concluderà nel 2026. Il gettito inizierà ad arrivare a partire dal 2014, e sarà limitato, ma con ogni probabilità la norma è stata introdotta per dare credibilità alla manovra anche sul lungo periodo.