Il nuovo regime dei minimi 2012 per
aprire la partita Iva dovrebbe assorbire i precedenti due regimi di imposta
ossia quello che si chiama spesso forfettone o forfettino e il regime dei minimi
precedente dal primo gennaio 2012 e per il quale in questo articolo potete
leggere una piccola guida con consigli pratici ed un vademecum per l’apertura
della partita Iva e la gestione della vostra attività.
Il reddito imponibile derivante dal percepimento e l’incasso dei ricavi della
vostra nuova attività sarà soggetto ad una tassazione
sostitutiva Irpef del 5% e
ripeto del cinque
per cento, tassazione estremamente vantaggiosa nel rispetto dei
requisiti di seguito indicati.
L’adesione al nuovo regime dei minimi 2012 per chi vuole aprire la partita Iva
L’adesione al nuovo regime è consentita per coloro che rispettano una serie di
requisiti, primo tra tutti quello di aver iniziato un’attività a partire dal
2008 o la stanno per aprire ora. Questo perchè l’elemento di novità è proprio la
durata del regime che può essere di massimo 5 anni e
può essere applicato solo fino
all’anno di imposta in cui avviene il compimento del 35esimo anno di età
anagrafica. Tuttavi dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre
2011 si chiarisce che il regime può durare potenzialmente anche oltre i cinque
anni di attività per i soggetti che hanno però meno di 35 anni e può durare in
questo caso massimo fino al compimento dei 35 anni. Per gli over 35 invece che
iniziano l’attività nel 2012 la durata dei 5 anni è fissa.
Per i soggetti che precedentemente avevano già fruito di un regime agevolato
ossia per esempio le nuove
iniziative imprenditoriali ex
articolo 13 della legge 388 del 2000 invece si dà la possibilità di passare al
regime agevolato dei minimi con tassazione agevolata sostitutiva al 5% ma solo
per la residua durata del quinquennio, che si deve intepretare come se un
contribuente avesse aperto la partita iva nel 2009 aderendo al regime delle
nuove iniziative: potrà nel 2012 passare al nuovo regime dei minimi ma solo per
i restanti due anni (2012 e 2013) perchè per i primi 3 ha già fruito di un
regime agevolato.
Non è chiaro invece se coloro che hanno aderito al regime delle nuove
iniziative, ossia nella situazione sopra esposta, ed abbiano meno di 35 anni,
possano essere considerati come i “cugini” degli ex minimi e andare anche oltre
il quinquennio e sfruttare il regime nuovo dei minimi fino ai 35 anni.
Non dovete aver aperto la partita Iva per la stessa attività prima del primo gennaio 2008.
Esistono poi anche altri requisiti, come non aver conseguito nell’anno di
imposta precedente, essere residenti fiscalmente in Italia (per le spiegazioni
sulla residenza fiscale e residenza anagrafica consultate l’apposito articolo)
ossia incassato compensi superiori a 30 mila euro, non aver effettuato cessioni
all’esportazione, non aver effettuato in esclusiva o anche in via prevalente
cessioni di immobili, o anche di semplici porzioni di questi o di terreni
edificabili o di mezzi di trasporto nuovi e non essersi avvalsi nell’esercizio
della proprie attività di collaboratori occasionali, anche non occasionali e/o
di dipendenti, non abbiano erogato utili agli associati in partecipazione.
Altro requisito richiesto è di non
aver acquistato nel
triennio precedente l’apertura della partita Iva beni strumentali per
un valore superiore a 15 mila euro. Il valore di 15 mila euro deve essere inteso
per la parte destinata all’attività, per cui per intenderci se acquistate una
macchina da 30 mila euro e l’adibite a vostra autovettura si presume un utilizzo
promiscuo pertanto non avrete sforato, in quanto considererete il 50% del
valore. Inoltre non può accedere nemmeno chi ha svolto nei tre anni precedenti
attività di lavoro di impresa, ha partecipato a società di persone o altre
associazioni, ha svolto attività artistica o professionale, o anche socio di una
società di capitali o di una SAS con ruoli gestionali.
Inoltre l’attività non deve rientrare in quelle che sono disciplinate dai regimi speciali dell’Iva.
Il requisito invece più ostico e di difficile interpretazione è quello che
prevede l’impossibilità ad accedere al nuovo regime dei minimi dal 2012 qualora
l’attività o l’impresa che si vuole aprire non è una mera prosecuzione di
un’altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, lavoro
autonomo, professionista, collaboratore coordinato e continuativo. Ora spiegarvi
cosa si intende può non essere chiaro a tutti e non esiste una formula. Tuttavia
vi posso dire che la valutazione circa l’elemento
di novitàrichiesto dal legislatore deve
sussistere in relazione al contenuto dell’attività ossia rispetto agli elementi
sostanziali dell’attività svolta e quindi rispetto alle dotazioni di
mezzi strumentali e alle caratteristiche dell’attività, non solo rispetto alle
caratteristiche formali finalizzate a godere della minore tassazione. Per
esempio fare riferimento al codice ATECOFIN per identificare la tipologia di
attività nuova rispetto alla precedente può essere utile a capire se l’attività
è nuova rispetto alla precedente oppure no.
Aggiornamento Dicembre 2011: Dai provvedimenti dell’agenzia delle entrate del 23
dicembre 2011 si chiarisce che tale elmento di novità si presume qualora dia la
prova di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause non imputabili
alla sua volontà.
Vantaggi del Nuovo regime dei minimi
Il legislatore fiscale ha permesso una serie di agevolazioni in termini non solo
di tassazione ridotta al solo 5% ma anche in termini di obbligli amministrativi
in quanto coloro che potranno aderire potranno non tenere le scritture contabili
ed i registri Iva. Inoltre non dovrete effettuare le liquidazioni Iva non
essendo praticamente considerati soggetti iva.
Inoltre la sostitutiva del 5% copre anche il pagamento dell’Irap.
Fatturazione del regime dei minimi
Fermo restando che potete approfondire l’argomento della fatturazione
nell’articolo dedicato proprio alla guida alla fatturazione, vi anticipo che
nelle fatture inserirete i vostri onorari, il vostro contributo previdenziale ma
non l’Iva. Purtroppo non potrete applicare in fattura solo la tassazione a
titolo di ritenuta
d’acconto del 5% se fatturerete a
delle società sostituti di imposta oppure se fatturerete a persone fisiche
quello che incassate non comprenderà il 5% che poi andrete a versare nella
dichiarazione dei redditi quindi occhio ai calcoli per l’onorario in fattura.
Questo perchè manca ancora un coordinamento tra le due norme ossia quella del
nuovo regime dei minimi e quello delle ritenute d’acconto. Sperimao che si
modifichino in tal senso altrimetni applicheremo il 20% e alla fine dell’anno
pagheremo il 5% maturando un credito di imposta ogni anno rilevante. Sempre dai
provvedimenti del 23 Dicembre si chiarisce altresì rispetto a questo apsetto che non
è dovuta alcuna ritenuta del 5% nè del 20% in fattura stante
la preventiva dichiarazione scritta di usufriure del regime dei contribuenti
minmi ex Dl 98 del 2011.
Adesione al regime dei minimi 2012
Per l’adesione al regime dei minimi vi ricordo che questo è un regime
naturale per i
professionisti, nel senso che il fisco presuppone che aderite al momento
dell’apertura, pertanto non c’è bisogno di esplicitare nulla nel modello di
apertura che trovate nella sezione
modelli del sito. Parliamo del modulo diapertura
della partita iva in cui
dovrete indicare il codice attività ATECOFIN, i vostri dati anagrafici e
fiscali, e dove intenderete tenere le scritture contabili valorizzando i campi
del modello AA7. Per accedere al regime il dato letterale afferma che non si
deve aver esercitato “un’attività” di
lavoro autonomo ecc nei tre anni precedenti.
Mi preme sottolineare che l’analisi letterale del testo farebbe supporre che tutte
le attività siano escluse: tuttavia a mio personalissimo avviso questo
cozza contro la finalità delle norma che è quella di far nascere nuove attività
imprenditoriali. Pertanto non vedo come un parrucchiere che ha fruito del regime
dei minimi nel 2012 o delle nuove iniziative imprenditoriali non si possa
improvvisare esperto meccanico richiedendo le agevolazioni. Tuttavia vi devo
dire che sul punto esistono pareri molto contrastanti.
Non sembrano tuttavia ad oggi presenti norme che esonerano, al contrario del
vecchio regime dei minimi, i contribuenti dagli studi di settore.
Vi invito sempre a leggere anche gli altri articoli correlati e
la categoria dedicata alle libere professioni in cui troverete anche altri
articoli interessanti che vi aiuteranno a comprendere le deduzioni e le
detrazioni, come scaricare i costi e come abbattere il reddito imponibile
sfruttando le norme messe a disposizione del legislatore fiscale.
Aggiornamento dicembre 2011: leggete anche i due provvedimenti
dell’agenzia delle entrate sull’argomento del 23 dicembre 2011 o anche l’altro
articolo dedicato al regime
dei minimi.