Il nuovo regime dei minimi 2012 per aprire la partita Iva dovrebbe assorbire i precedenti due regimi di imposta ossia quello che si chiama spesso forfettone o forfettino e il regime dei minimi precedente dal primo gennaio 2012 e per il quale in questo articolo potete leggere una piccola guida con consigli pratici ed un vademecum per l’apertura della partita Iva e la gestione della vostra attività.
Il reddito imponibile derivante dal percepimento e l’incasso dei ricavi della vostra nuova attività sarà soggetto ad una tassazione sostitutiva Irpef del 5% e ripeto del cinque per cento, tassazione estremamente  vantaggiosa nel rispetto dei requisiti di seguito indicati.

L’adesione al nuovo regime dei minimi 2012 per chi vuole aprire la partita Iva
L’adesione al nuovo regime è consentita per coloro che rispettano una serie di requisiti, primo tra tutti quello di aver iniziato un’attività a partire dal 2008 o la stanno per aprire ora. Questo perchè l’elemento di novità è proprio la durata del regime che può essere di massimo 5 anni e può essere applicato solo fino all’anno di imposta in cui avviene il compimento del 35esimo anno di età anagrafica. Tuttavi dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2011 si chiarisce che il regime può durare potenzialmente anche oltre i cinque anni di attività per i soggetti che hanno però meno di 35 anni e può durare in questo caso massimo fino al compimento dei 35 anni. Per gli over 35 invece che iniziano l’attività nel 2012 la durata dei 5 anni è fissa.

Per i soggetti che precedentemente avevano già fruito di un regime agevolato ossia per esempio le nuove iniziative imprenditoriali ex articolo 13 della legge 388 del 2000 invece si dà la possibilità di passare al regime agevolato dei minimi con tassazione agevolata sostitutiva al 5% ma solo per la residua durata del quinquennio, che si deve intepretare come se un contribuente avesse aperto la partita iva nel 2009 aderendo al regime delle nuove iniziative: potrà nel 2012 passare al nuovo regime dei minimi ma solo per i restanti due anni (2012 e 2013) perchè per i primi 3 ha già fruito di un regime agevolato.
Non è chiaro invece se coloro che hanno aderito al regime delle nuove iniziative, ossia nella situazione sopra esposta, ed abbiano meno di 35 anni, possano essere considerati come i “cugini” degli ex minimi e andare anche oltre il quinquennio e sfruttare il regime nuovo dei minimi fino ai 35 anni.

Non dovete aver aperto la partita Iva per la stessa attività prima del primo gennaio 2008.

Esistono poi anche altri requisiti, come non aver conseguito nell’anno di imposta precedente, essere residenti fiscalmente in Italia (per le spiegazioni sulla residenza fiscale e residenza anagrafica consultate l’apposito articolo)  ossia incassato compensi superiori a 30 mila euro, non aver effettuato cessioni all’esportazione, non aver effettuato in esclusiva o anche in via prevalente cessioni di immobili, o anche di semplici porzioni di questi o di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi e non essersi avvalsi nell’esercizio della proprie attività di collaboratori occasionali, anche non occasionali e/o di dipendenti, non abbiano erogato utili agli associati in partecipazione.
Altro requisito richiesto è di non aver acquistato nel triennio precedente l’apertura della partita Iva beni strumentali per un valore superiore a 15 mila euro. Il valore di 15 mila euro deve essere inteso per la parte destinata all’attività, per cui per intenderci se acquistate una macchina da 30 mila euro e l’adibite a vostra autovettura si presume un utilizzo promiscuo pertanto non avrete sforato, in quanto considererete il 50% del valore. Inoltre non può accedere nemmeno chi ha svolto nei tre anni precedenti attività di lavoro di impresa, ha partecipato a società di persone o altre associazioni, ha svolto attività artistica o professionale, o anche socio di una società di capitali o di una SAS con ruoli gestionali.

Inoltre l’attività non deve rientrare in quelle che sono disciplinate dai regimi speciali dell’Iva.

Il requisito invece più ostico e di difficile interpretazione è quello che prevede l’impossibilità ad accedere al nuovo regime dei minimi dal 2012 qualora l’attività o l’impresa che si vuole aprire non è una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, lavoro autonomo, professionista, collaboratore coordinato e continuativo. Ora spiegarvi cosa si intende può non essere chiaro a tutti e non esiste una formula. Tuttavia vi posso dire che la valutazione circa l’elemento di novitàrichiesto dal legislatore deve sussistere in relazione al contenuto dell’attività ossia rispetto agli elementi sostanziali dell’attività svolta e quindi rispetto alle dotazioni di mezzi strumentali e alle caratteristiche dell’attività, non solo rispetto alle caratteristiche formali finalizzate a godere della minore tassazione. Per esempio fare riferimento al codice ATECOFIN per identificare la tipologia di attività nuova rispetto alla precedente può essere utile a capire se l’attività è nuova rispetto alla precedente oppure no.
Aggiornamento Dicembre 2011: Dai provvedimenti dell’agenzia delle entrate del 23 dicembre 2011 si chiarisce che tale elmento di novità si presume qualora dia la prova di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause non imputabili alla sua volontà.

Vantaggi del Nuovo regime dei minimi
Il legislatore fiscale ha permesso una serie di agevolazioni in termini non solo di tassazione ridotta al solo 5% ma anche in termini di obbligli amministrativi in quanto coloro che potranno aderire potranno non tenere le scritture contabili ed i registri Iva. Inoltre non dovrete effettuare le liquidazioni Iva non essendo praticamente considerati soggetti iva.

Inoltre la sostitutiva del 5% copre anche il pagamento dell’Irap.

Fatturazione del regime dei minimi
Fermo restando che potete approfondire l’argomento della fatturazione nell’articolo dedicato proprio alla guida alla fatturazione, vi anticipo che nelle fatture inserirete i vostri onorari, il vostro contributo previdenziale ma non l’Iva. Purtroppo non potrete applicare in fattura solo la tassazione a titolo di ritenuta d’acconto del 5% se fatturerete a delle società sostituti di imposta oppure se fatturerete a persone fisiche quello che incassate non comprenderà il 5% che poi andrete a versare nella dichiarazione dei redditi quindi occhio ai calcoli per l’onorario in fattura. Questo perchè manca ancora un coordinamento tra le due norme ossia quella del nuovo regime dei minimi e quello delle ritenute d’acconto. Sperimao che si modifichino in tal senso altrimetni applicheremo il 20% e alla fine dell’anno pagheremo il 5% maturando un credito di imposta ogni anno rilevante. Sempre dai provvedimenti del 23 Dicembre si chiarisce altresì rispetto a questo apsetto che non è dovuta alcuna ritenuta del 5% nè del 20% in fattura stante la preventiva dichiarazione scritta di usufriure del regime dei contribuenti minmi ex Dl 98 del 2011.

Adesione al regime dei minimi 2012
Per l’adesione al regime dei minimi vi ricordo che questo è un regime naturale per i professionisti, nel senso che il fisco presuppone che aderite al momento dell’apertura, pertanto non c’è bisogno di esplicitare nulla nel modello di apertura che trovate nella sezione modelli del sito. Parliamo del modulo diapertura della partita iva in cui dovrete indicare il codice attività ATECOFIN, i vostri dati anagrafici e fiscali, e dove intenderete tenere le scritture contabili valorizzando i campi del modello AA7. Per accedere al regime il dato letterale afferma che non si deve aver esercitato “un’attività” di lavoro autonomo ecc nei tre anni precedenti.
Mi preme sottolineare che l’analisi letterale del testo farebbe supporre che tutte le attività siano escluse: tuttavia a mio personalissimo avviso questo cozza contro la finalità delle norma che è quella di far nascere nuove attività imprenditoriali. Pertanto non vedo come un parrucchiere che ha fruito del regime dei minimi nel 2012 o delle nuove iniziative imprenditoriali non si possa improvvisare esperto meccanico richiedendo le agevolazioni. Tuttavia vi devo dire che sul punto esistono pareri molto contrastanti.
Non sembrano tuttavia ad oggi presenti norme che esonerano, al contrario del vecchio regime dei minimi, i contribuenti dagli studi di settore.

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Aggiornamento dicembre 2011: leggete anche i due provvedimenti dell’agenzia delle entrate sull’argomento del 23 dicembre 2011 o anche l’altro articolo dedicato al regime dei minimi.