Operazioni rilevanti ai fini Iva: obbligo di comunicazione telematica
PREMESSA
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data
attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai
fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall’art. 21 del
DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano
operazioni rilevanti ai fini IVA.
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e
ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni
contrattuali, sono d’importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto
dell’IVA.
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della
fattura, il predetto limite è elevato a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA; si
tratta della maggior parte delle operazioni per le quali il
cessionario/committente è il consumatore finale.
Momenti di registrazione e di effettuazione
Per individuare gli elementi informativi da trasmettere occorre fare
riferimento:
- al momento di registrazione;
- ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione.
a) Casi particolari
Per i contratti:
- d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi
dovuti nell’intero anno solare sono d’importo complessivo non inferiore a
3.000,00 euro;
- tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre
considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i
contratti.
b) Operazioni escluse dalla comunicazione
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
- le importazioni;
- le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in
Italia al cliente non residente;
- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria
(es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, ecc.).
Operazioni effettuate fino al 30.4.2011
Fino al 30.4.2011, sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni,
rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della
fattura.
c) Dati da indicare nella comunicazione
Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:
- l’anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del
cessionario/ committente;
- i corrispettivi dovuti e l’importo dell’IVA, ovvero la specificazione che
l’operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell’IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti
ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
APPLICAZIONE GRADUALE
Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo e
assicurare, allo stesso tempo, la disponibilità dei dati necessari a contrastare
i fenomeni di evasione e di frode, per il periodo d’imposta 2010:
- le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro;
- la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di
fatturazione.
TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Per la comunicazione relativa al periodo d’imposta 2010, il termine per l’invio
è stabilito al 31.10.2011. La comunicazione telematica relativa ai periodi
d’imposta 2011 e successivi deve invece essere inviata entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di riferimento.
COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA
Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della
comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di
quella già trasmessa al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni.
Affinché sia valida, è necessario che:
- la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso periodo di quella
originaria,
- sia previamente annullata la comunicazione originaria.
QUADRO DI SINTESI
In sintesi:
- per il periodo d’imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono
elevate a 25.000,00 euro e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette
all’obbligo di fatturazione;
- dall’1.1.2011 al 30.4.2011, la comunicazione è limitata alle operazioni
soggette all’obbligo di fatturazione di importo non inferiore a 3.000,00 euro,
al netto dell’IVA;
- dall’1.5.2011, la comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini
IVA:
- di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA, se soggette
all’obbligo di fatturazione;
- di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, se non soggette
all’obbligo di fatturazione