Cani e Gatti detrazioni

Detrazioni di imposta per i proprietari di animali da compagnia o destinati a pratiche sportive. A prevederle è il decreto del ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001. Un provvedimento che individua le tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad agevolazioni fiscali fino a 750 mila lire. La detraibilità è ammessa in relazione alle spese mediche sostenute per animali legalmente detenuti a scopi di compagnia o per la pratica sportiva. Esclusi, invece, gli animali da allevamento, quelli da riproduzione o destinati al consumo alimentare, e per quelli allevati nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Non ammessi, ai fini delle detrazioni, neppure gli animali utilizzati per attività illecite, o detenuti in casa illegalmente in base alle norme della Convenzione Cites che regola il commercio di specie in via d'estinzione. Sì, dunque, alle detrazioni per le cure mediche del cane, del gatto, o del cavallo da corsa. Ma nessun beneficio per le spese sostenute per medicare i pitbull utilizzati nei combattimenti clandestini, per galline o pecore destinate a finire sulle tavole, per animali esotici importati illegalmente. (19 luglio 2001)  


Decreto 6 giugno 2001, n. 289. Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.

 

 
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto l'articolo 32, comma 1 [1], della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, che ha inserito nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis);

Visto l'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette [2], approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%, per le spese veterinarie sostenute, fino all'importo di L. 750.000 e limitatamente alla parte che eccede L. 250.000;

Visto l'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che demanda ad un apposito decreto del Ministero delle finanze l'individuazione delle tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;

Considerato che gli oneri indicati nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernono spese sostenute in relazione alla sfera personale del soggetto;

Atteso che i predetti oneri possono essere detratti se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo;

Tenuto conto della legge 7 febbraio 1992, n. 150 [3], concernente i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 novembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6112 del 24 maggio 2001;

 

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento, dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

2. La detrazione d'imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole ne' in relazione ad animali utilizzati per attivita' illecite.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 giugno 2001

Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Castelli