SOMMARIO: 1. Premessa 2. D. Lgs. n.
228/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo2.1 Art. 1 D. Lgs. N. 228/2001 - Imprenditore
agricolo2.2 Allevamento di animali2.3 Il ciclo biologico2.4
Il possesso del fondo2.5 Le attività connesse2.6 Cooperative
e consorzi3. Art. 2 D. Lgs. n. 228/20014. Art. 3 commi 1 e 2
D. Lgs. n. 228/2001- Attività agrituristica5. Art. 4 D.Lgs.
n. 228/2001 - Esercizio dell'attività di vendita6. Art. 9 D.
Lgs. N. 228/2001 - Soci di società di persone7. Art. 10 D.
Lgs. N. 228/2001 - Attribuzione della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale8. Art. 7 e 8 D.
Lgs. N. 227/2001 - Orientamento e modernizzazione del
settore forestale9. D. Lgs. n. 226/2001 - Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura9.1 Art. 2 D. Lgs. n. 226/2001 -
Imprenditore ittico9.2 Art. 3 D. Lgs. n. 226/2001 - Attività
connesse a quella di pesca10. Adempimenti delle Sedi
1. Premessa
La legge 5 marzo 2001 n.57, in materia
di apertura e regolazione dei mercati, reca agli articoli 7
(delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura) e 8
(principi e criteri direttivi) la previsione di una delega
al Governo per la elaborazione ed emanazione di una legge di
orientamento, ossia di un provvedimento che ponendo mano
alla vasta e complessa normativa esistente e prevedendo una
razionalizzazione dell'intervento da parte dello Stato, con
la finalità di definire un nuovo quadro complessivo per la
modernizzazione del settore primario, includendovi oltre
all'agricoltura in senso stretto, anche il settore selvicolo,
della pesca e l'acquacoltura , nonché di lavorazione del
pescato.
In applicazione dei principi contenuti
nella citata legge sono stati pubblicati sulla G.U.n.137 del
15 giugno 2001 - supplemento ordinario n.149 - i decreti
legislativi n. 226, n. 227 e n. 228 del 18 maggio 2001
contenenti, rispettivamente, le disposizioni per
l'orientamento e la modernizzazione del settore della pesca,
del settore forestale e del settore agricolo.
Le più rilevanti e oggettive variazioni
alla previgente normativa che determinano notevoli riflessi
sull'attività delle Sedi ed in particolare sulla
classificazione e l'inquadramento delle aziende nell'area
agricola sono rappresentate rispettivamente dagli articoli :
2 e 3 del D.Lgs.
n.226/2001
7 e 8 del D.Lgs.
n.227/2001.
1-2-3-4-9 e 10 del Dlgs.
n.228/2001
2. D. Lgs. n. 228/2001- Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Nel panorama delle novità introdotte in
materia e al fine di fornire un quadro articolato delle
norme attuative della legge n. 57/2001, si è ritenuto di
evidenziare, in via prioritaria, i contenuti e la portata
dell'articolo 1 del D. Lgs n.228/2001 e i successivi
articoli 2-3-4-9-10.
2.1. Imprenditore agricolo - Art. 1
D.Lgs. 228/2001
Il primo comma dell'articolo 1 in esame,
nel sostituire la precedente formulazione prevista
dall'articolo 2135 del codice civile, ha ridefinito,
coerentemente alle tendenze evolutive dell'attività svolta
in agricoltura, la figura dell'imprenditore agricolo:
"E' imprenditore agricolo chi esercita
una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse"
ed introduce sostanziali novità per quanto attiene alle
attività espletate dall'imprenditore specificando che "per
coltivazione del fondo,per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le
attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
Il secondo comma dello stesso articolo
estende alle cooperative di imprenditori agricoli e loro
consorzi la nuova figura dell'imprenditore agricolo:
"Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci,ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico".
Dalla lettura del testo novellato
dell'articolo 2135 c.c. si evidenziano chiaramente i punti
qualificanti della nuova formulazione delle attività da
ricondurre alla figura dell'imprenditore agricolo:
· allevamento di animali
· attività di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso
· attività che utilizzano o possono
utilizzare il fondo,il bosco o le acque dolci,salmastre o
marine
· attività connesse
· cooperative e consorzi di imprenditori
agricoli.
2.2. Allevamento di animali
Il dettato della norma in esame con la
sostituzione del tradizionale termine "bestiame" ricompreso
nella precedente dizione dell'articolo 2135, con il nuovo
termine "animali" ha inteso da un lato superare le
restrittive interpretazioni giurisprudenziali in materia e
dall'altro riconoscere a tutta una serie di tipologie di
allevamento il presupposto per il riconoscimento di una
attività imprenditoriale nel settore dell'agricoltura,
indipendentemente dalla presenza o meno di un fondo.
Ne consegue che, oltre ai tradizionali
allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da
lavoro, da latte e da lana) sono da ricomprendere a titolo
di attività imprenditoriale agricola tutta una serie di
allevamenti quali la avicoltura, cunicoltura, apicoltura,
bachicoltura, ecc., anche se non necessariamente correlate
alla titolarità o meno di un fondo da parte
dell'imprenditore.
Per la classificazione dei datori di
lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, la norma
conferma quanto già disposto dall'art. 49 della Legge 9
marzo 1989 n. 88 che, al comma 1, lett. c) dispone
l'inquadramento nel settore agricoltura anche per le
attività di cui all'art. 1 della L. n. 778/1986.
2.3. Il ciclo biologico
Altro elemento di novità è la
valorizzazione delle attività svolte dall'imprenditore
nell'ambito di quelle dirette alla cura e allo sviluppo di
un ciclo biologico o fase dello stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
La norma, a tal proposito, individua un
criterio innovativo di qualificazione e identificazione di
una impresa agricola ampliando la portata rispetto alla
precedente formulazione, dal momento in cui estende il
concetto di ciclo biologico sia all'ambito animale che
vegetale.
La formulazione della norma comporta
che, con riguardo all'attività di coltivazione del fondo,
viene ad essere superata la precedente nozione che si
riferisce al complesso unico ed inscindibile del ciclo dei
lavori svolti dall'agricoltore per conseguire i prodotti
immediati e diretti della terra (dalla rottura del suolo al
raccolto).
Ne consegue che, nell'ambito
dell'attività tipicamente agraria della coltivazione del
fondo, la gestione in termini quali-quantitativi di una
serie di adempimenti svolti con l'utilizzo del criterio
biologico finalizzato allo sviluppo vegetativo della specie,
è presupposto per il riconoscimento di una attività
imprenditoriale agricola.
Ad esempio l'impresa di florovivaismo ,
laddove si avvalga di sofisticate tecniche e di particolari
accorgimenti finalizzati allo sviluppo quali-quantitativo
della pianta, dovrà ormai qualificarsi come tipica attività
agricola descritta dal nuovo articolo 2135 c.c.
Analogamente, sul versante degli
allevamenti, la fase di ingrassamento degli animali da
carne, che costituisce una fase necessaria del ciclo
biologico di sviluppo, è da ricondursi ad attività
autonomamente inquadrabile nel settore agricolo.
2.4 Il possesso del fondo
A tal proposito la dizione dell'art.1 in
esame recita "le attività…..utilizzano o possono utilizzare
il fondo" e chiarisce in modo inequivocabile che il possesso
del fondo non è più elemento indispensabile per l'attività
dell'imprenditore.
Cio' in linea con il processo evolutivo
dell'impresa agricola che attraverso il progresso
tecnologico è in grado di ottenere prodotti "merceologicamente"
agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della
terra.
Questa conclusione oltre a fondarsi sul
dato testuale sufficientemente univoco nella sua
formulazione "possono utilizzare il fondo" trova vigore
anche in valutazioni di ordine sistematico, atteso che fra
le attività connesse vengono ricomprese le attività dirette
alla fornitura di beni e di servizi "….mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata….." che possono essere prestate senza alcun
necessario collegamento o rapporto di connessione economico
o funzionale con il fondo.
Coerentemente, l'aver visto il fondo non
più elemento essenziale ha portato, altresì, il legislatore
ad indicare come agricole le imprese che svolgono dette
attività anche in acque marine, ampliando l'attività di
acquacoltura così come era stata regolamentata dalla legge
n.102/1992 limitatamente alle acque dolci e salmastre.
Successivamente il principio è stato confermato, nel suo
complesso, dalla disciplina dell'art. 9 della Legge 27 marzo
2001 n. 122.
2.5. Le attività connesse
La precedente stesura dell'articolo 2135
c.c. esprimeva una presunzione di connessione delle attività
correlate con la principale attività agricola, limitando
detta connessione all'alienazione ed alla trasformazione dei
prodotti agricoli.
La nuova formulazione della norma ha
come finalità di consentire all'imprenditore agricolo una
migliore e più agevole utilizzazione delle risorse e
spiegare in concreto una favorevole incidenza nell'effettiva
redditività delle stesse (fondo, acque, ecc…..).
Infatti, la legge di orientamento,
accogliendo una visione dinamica dell'impresa agricola
proiettata necessariamente verso il mercato, ha sancito il
principio secondo cui debbono comunque ritenersi connesse le
attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o
dall'allevamento del bestiame. Non si pone più pertanto il
problema di verificare se quella specifica attività, in
relazione alla dimensione della impresa, alla località in
cui l'azienda opera, ai mezzi di cui si avvale, al tempo in
cui viene esercitata, rientri fra quelle normalmente svolte
dall'imprenditore agricolo.
Pertanto, sono considerate connesse le
iniziative volte alla commercializzazione e valorizzazione
della produzione agricola, come naturale ed imprescindibile
sbocco delle attività produttive agricole svolte dallo
stesso imprenditore.
Per le attività di manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione la connessione si verifica con il concorso di
due requisiti:
- di natura soggettiva, nel senso che le
attività connesse c.d. tipiche devono essere compiute dallo
stesso imprenditore agricolo, essendo richiesta l'identità
soggettiva fra chi compie una delle menzionate attività
essenziali e l'attività connessa;
- di natura oggettiva, nel senso che
tale attività di manipolazione, trasformazione,
commercializzazione deve avere ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali.
Se si deborda da tale limite, l'attività
di trasformazione, commercializzazione ecc., non può
ritenersi connessa all'impresa agricola e quindi perde i
caratteri dell'attività agricola per acquistare natura
industriale o commerciale.
Nella fattispecie il discrimine è
costituito dal fatto che gli impianti e le strutture
produttive destinate alla manipolazione, trasformazione e
alla commercializzazione della produzione agricola
utilizzano come materia prima, in modo prevalente, il
prodotto ricavato dall'azienda agricola.
La norma, di seguito, estende la
connessione anche alle attività dirette alla fornitura di
beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge.
La norma novellata, tuttavia, nel
ricondurre nell'ambito dell'attività agricola le attività
connesse, come sopra definite, oltre a richiedere la
presenza di un collegamento oggettivo e soggettivo,
espressamente fa riferimento al concetto della "prevalenza",
laddove sancisce che i prodotti manipolati, conservati ecc.
devono provenire prevalentemente dall'attività agricola
principale.
Il concetto è poi ripreso allorquando fa
rientrare nelle attività connesse anche quelle dirette "alla
fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata…..".
Si osserva in merito che il riferimento alle risorse
ricomprende anche quelle "c.d. soggettive" rappresentate dal
lavoro dell'intero nucleo e dei lavoratori dipendenti
normalmente impiegati nell'attività agricola esercitata.
Nella fattispecie il requisito della
prevalenza, necessario per qualificare agricola una o più
attività connesse alla principale, rappresenta l'elemento
determinante ai fini dell'inquadramento aziendale.
Per quanto di tutta evidenza
l'insussistenza e/o il venir meno del requisito determina la
conferma, ai fini previdenziali, dell'appartenenza al
precedente settore di attività (industria, artigianato,
terziario).
2.6. Cooperative e consorzi
Al secondo comma dell'art.1 il cui testo
è riportato integralmente al punto 2.1, estende la figura
dell'imprenditore agricolo, nella sua nuova ridefinizione,
alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi
"quando utilizzano per lo svolgimento dell'attività"
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.
Quindi nei confronti delle cooperative e
consorzi di imprenditori agricoli il richiamo dell'art.2135
del codice civile, ovviamente così come rideterminato dal
D.Lgs. 228/2001, è omnicomprensivo di beni e servizi offerti
ai soci come ad esempio la definizione di adeguati piani
colturali, i mezzi necessari per la conduzione dell'azienda,
la fornitura di assistenza tecnica e la utilizzazione di
nuove tecnologie, nonché tutti i servizi legati alla
raccolta, trasformazione, manipolazione e
commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci stessi.
Questa codifica recepisce le consolidate
indicazioni giurisprudenziali secondo le quali si debbono
considerare assoggettate allo statuto dell'impresa agricola,
ad esempio, le cantine sociali, le latterie sociali ed in
genere le cooperative che trasformano prodotti dei soci.
3. Iscrizione al registro delle imprese
- Art. 2 D.Lgs. n. 228/2001
La disposizione in esame nel modificare
la norma ex lege n.580/1993 sulla efficacia dell'iscrizione
presso le sezioni speciali del registro delle imprese degli
imprenditori agricoli a titolo principale, statuisce che,
oltre al valore di certificazione anagrafica, l'iscrizione
esplica anche la funzione specifica, di cui all'articolo
2193 del c.c., "pubblicità dichiarativa".
Nella fattispecie l'imprenditore, per
provare la qualifica di titolare di un nucleo diretto
coltivatore o di imprenditore agricolo a titolo principale,
non dovrà richiedere la relativa certificazione di
iscrizione all'INPS (ad es. richiesta motivata
dall'esercizio del diritto di prelazione).
4. Attività agrituristica - Art. 3 D.
Lgs. n. 228/2001
L'articolo in questione integra
sostanzialmente la normativa previgente in materia e più
specificamente ai commi 1 e 2 per quanto attiene ai riflessi
di natura previdenziale.
4.1. Art. 3 comma 1
Il comma 1 recita :"Rientrano fra le
attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985
n.730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella
disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività
ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una
migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la
degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita
del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268. La
stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende
riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti."
Si è in presenza di un notevole
ampliamento delle attività riconosciute dal legislatore al
comparto agrituristico al fine di favorire la valorizzazione
del territorio e delle produzioni tipiche locali e
tradizionali.
Ne consegue che l'imprenditore può
organizzare e gestire, mediante l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda , tutta una serie di
attività:
- ricreative
- culturali
- didattiche
- di pratica sportiva
- escursionistiche
- ippoturistiche
- degustazione prodotti aziendali,
inclusa la mescita di vino, ai sensi della legge 268/1999.
Nella fattispecie la norma, altresì,
prevede espressamente che le predette attività possono
essere svolte anche all'esterno dei beni fondiari che sono
nella disponibilità dell'imprenditore.
Il comma in trattazione, infine,
affronta la problematica della definizione del concetto di
"stagionalità"nell'attività agrituristica legandola alla
durata stagionale della permanenza degli ospiti nell'azienda
e non quindi al periodo complessivo durante il quale
l'imprenditore, in precedenza, svolgeva la predetta
attività.
4.2. Art. 3 comma 2
Il comma 2 dispone: "Possono essere
addetti ad attività agrituristiche e sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina
previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui
all'articolo 230 bis del codice civile, i lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale."
La disposizione riflette una delle piu'
rilevanti ed oggettive variazioni alla normativa vigente in
materia di qualificazione ed inquadramento aziendale dei
lavoratori addetti alle attività agrituristiche.
Infatti a tutti i lavoratori dipendenti
dell'impresa sia a tempo indeterminato che determinato e/o
parziale, nonché ai familiari collaboratori dell'impresa
familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, è
riconosciuta la qualifica di lavoratore agricolo.
5. Esercizio dell'attività di vendita -
Art. 4 D.Lgs. n. 228/2001
L'articolato della norma intende
favorire il "completo sfruttamento del ciclo produttivo
dell'impresa" così come delineato dall'art. 1 del decreto
legislativo in questione, facilitando l'alienazione dei
prodotti agricoli quale necessario e connaturale sbocco
dell'attività imprenditoriale. La conferma si evince dalla
lettura del primo comma allorchè viene riconosciuta la
possibilità "per gli imprenditori agricoli, singoli o
associati di esercitare la vendita diretta dei prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende".
Nello specifico con il comma 3 è offerta
l'opportunità di vendere i prodotti agricoli, attraverso la
modalità del "commercio elettronico"in ottica di
valorizzazione dei moderni strumenti tecnologici utilizzati
anche dalle imprese agricole.
Il successivo comma 5 estende poi tale
disciplina anche alla "vendita di prodotti derivati,
ottenuti a seguito di attività di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici".
Si amplia lo scenario dei soggetti
ammessi ad esercitare la vendita diretta con il
riconoscimento di detta possibilità anche agli imprenditori
agricoli, singoli o associati e dunque anche i non
coltivatori diretti purchè iscritti nel registro delle
imprese, mentre in precedenza i soggetti abilitati erano i
"produttori agricoli"ossia i "proprietari di terreni da essi
direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli,
i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi".
La revisione dell'ambito soggettivo della disciplina
consente di riferire il nuovo regime all'impresa agricola
nelle sue varie configurazioni.
6. Soci di società di persone - Art. 9
D. Lgs. n. 228/2001
L'articolo in esame recita :"Ai soci
delle società di persone esercenti attività agricole, in
possesso della qualifica di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad
essere riconosciuti e si applicano i diritti e le
agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla
normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso
delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la
qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da
parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si
computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel
rispettivo nucleo familiare".
Ai fini della esposizione merita
particolare interesse l'ultimo capoverso della norma, che
riconosce espressamente agli IATP - imprenditori agricoli a
titolo principale - il diritto al riconoscimento della
relativa qualifica previdenziale anche se soci di società di
persone.
La norma in analogia all'interpretazione
fornita dall'ex SCAU (circ.75/1989) e recepita dall'Istituto
per quanto riguarda la figura del coltivatore diretto,
conferma che l'esercizio in forma societaria di una attività
imprenditoriale agricola non costituisce un impedimento alla
tutela previdenziale dei singoli soggetti, ovviamente in
presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per
ottenere l'iscrizione alla gestione INPS.
Nel merito tuttavia, la disposizione
limita il riconoscimento esclusivamente nell'ipotesi di
società di persone.
Nel contesto dell'articolo il secondo
capoverso affronta la problematica del requisito del
fabbisogno lavorativo di una azienda diretto-coltivatrice
che, come si ricorda, deve contemplare almeno 1/3 di quello
aziendale. Infatti la norma precisa che per il relativo
calcolo si computa anche l'apporto delle unità attive
facenti parte del nucleo familiare.
7. Attribuzione della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale - Art. 10 D. Lgs.
n. 228/2001
L'articolo in commento al comma 1 punti
a-b-c integra :"All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975
n.153 è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Le società sono considerate
imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto
preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo
dell'attività agricola, ed inoltre:
a) nel caso di società di persone
qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per
le società in accomandita la percentuale si riferisce ai
soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative
qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai
soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di società di capitali
qualora oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto
da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale
condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche
in caso di circolazione delle quote o azioni."
Superando le precedenti interpretazioni
che limitavano il riconoscimento della qualifica di IATP
alle sole persone fisiche, l'articolo in questione estende
tale riconoscimento anche alle persone giuridiche (società
di persone e di capitale) che abbiano come oggetto sociale
l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.
La norma tuttavia pone dei limiti
all'estensione di tale riconoscimento dal momento in cui
richiede la presenza di ulteriori e articolati requisiti in
ordine alla tipologia di società costituita.
In particolare nelle società di persone
almeno la metà dei soci deve essere titolare della qualifica
di IATP e nel caso di società in accomandita semplice tale
percentuale deve essere rappresentata nell'ambito del numero
dei soci accomandatari.
Il requisito di almeno il 50% di
imprenditori agricoli costituisce elemento essenziale anche
nelle forme societarie di cooperative.
Nella fattispecie la norma aggiunge che
per l'esercizio dell'attività devono essere utilizzati
prevalentemente prodotti conferiti dai soci.
Infine il dispositivo del decreto fissa
ad oltre il 50% il capitale sociale sottoscritto dagli IATP
nelle società di capitali e di seguito pone la condizione
che, in caso di circolazione delle quote o azioni,il
predetto requisito deve permanere o comunque assicurato.
8. D. Lgs. n. 227/2001 - Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Nel contesto del decreto in esame
assumono rilevanza ai fini previdenziali i contenuti degli
artt. 7 (Promozione delle attività selvicolturali) e art. 8
(Esercizio di attività selvicolturali).
In particolare l'articolo 7 al comma 1
prevede l'istituzione di elenchi o albi regionali delle
imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in
ambito forestale. I soggetti iscritti a tali albi o elenchi
possono, altresì, ottenere in gestione aree silvo-pastorali
pubbliche.
Il secondo comma dell'art. 7 estende a
tutti i soggetti iscritti negli elenchi o albi regionali le
norme di cui all'art. 17 della Legge 31 gennaio 1994 n. 97
per cui il testo recante "nuove disposizioni per le zone
montane" consente ai coltivatori diretti singoli od
associati la possibilità di assumere in appalto da Enti
pubblici e privati lavori di sistemazione e manutenzione del
territorio montano.
La norma, tuttavia fissa le condizioni
per il conferimento dell'appalto che può essere assegnato al
singolo soggetto o associato la cui azienda sia ubicata in
territorio montano.
E' richiesto, altresì, l'impegno
esclusivo del proprio lavoro e quello dei loro familiari
(art. 230 bis c.c.).
Anche le macchine ed attrezzature
utilizzate devono risultare esclusivamente di proprietà dei
soggetti interessati.
Infine viene fissato l'importo massimo
dell'appalto che annualmente non può superare i 30 milioni
di Lire (Euro 15.493,68).
Sono interessati dalla norma anche le
cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo
forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la
loro attività nei comuni montani.
Nella fattispecie l'importo dei lavori o
servizi non può superare annualmente i 300 milioni di Lire
(Euro 154.936,80).
Alle cooperative e i loro consorzi
nell'esercizio di attività selvicolturali il successivo art.
8 del decreto in esame riconosce la loro equiparazione alla
figura dell'imprenditore agricolo, così come delineato nella
nuova configurazione dell'art. 2135 del c.c.
9. D. Lgs. n. 226/2001 - Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura,
a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Il dettato normativo del decreto in
esame completa il quadro evolutivo delle norme concernenti
l'attività dell'acquacoltura.
Come è noto la Legge 5 febbraio 1992 n.
102 agli artt. 1 e 2 aveva delineato, nello specifico ambito
del settore agricolo, l'insieme delle pratiche svolte in
acque dolci ed in acque salmastre:
- art.1 "Ai fini della presente legge,
per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle
pratiche volte alla produzione di proteine animali in
ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale,
diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi
acquatici."
- art. 2 "L'attività di acquacoltura è
considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale
agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti
rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole
svolte dallo stesso soggetto.
Sono imprenditori agricoli, ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone
fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano
l'acquacoltura e le attività connesse di prelievo sia in
acque dolci sia in acque salmastre."
A seguito della pubblicazione della
Legge 5 marzo 2001 n. 57 viene introdotta in materia una
oggettiva variazione alla citata Legge n. 102/1992.
Ciò si evince dalla lettura del
combinato disposto degli artt. 7 (deleghe per la
modernizzazione dei settori dell'agricoltura, delle foreste,
della pesca e dell'acquacoltura) e 8 (principi e criteri
direttivi) allorquando si fa riferimento ad attività
imprenditoriale di acquacoltura in ambienti "marini".
Il concetto è ripreso dalla Legge 27
marzo 2001 n. 122 che all'art. 9 intitolato "Acquacoltura in
acque marine" recita: "Al comma 2 dell'articolo 2 della
legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e marine"."
Infine detto riconoscimento viene
riconfermato allorché l'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001 (vedi
precedente punto 2.1) nel definire ex novo la figura
dell'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) recita: omissis
…….." per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine".
Nel merito il concetto dell'attività
imprenditoriale legata alle pratiche di acquacoltura in
acque marine risulta definitivamente statuito nel decreto n.
226/2001 in esame e più specificamente dagli artt. 2
(imprenditore ittico) e 3 (attività connesse a quella di
pesca).
9.1. Imprenditore ittico - Art. 2 D. Lgs.
n. 226/2001
La dizione dell'imprenditore ittico è
condensata nel primo comma dell'articolo in questione:
"E' imprenditore ittico chi esercita
un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di
organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci
nonché le attività a queste connesse, ivi compresa
l'attuazione degli interventi di gestione attiva,
finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso
sostenibile degli ecosistemi acquatici."
Il secondo comma ricollega l'esercizio
dell'imprenditore ittico alle disposizioni vigenti in tema
di iscrizioni e relative autorizzazioni.
Il terzo comma equipara l'imprenditore
ittico all'imprenditore agricolo e precisa: "Fatte salve le
più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico
è equiparato all'imprenditore agricolo."
Il quarto comma ricollega l'attività di
acquacoltura alla figura dell'imprenditore agricolo come
prevista dalla precedente normativa:
"Ai soggetti che svolgono attività di
acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e
successive modificazioni."
9.2. Attività connesse a quella di pesca
- Art. 3 D. Lgs. n. 226/2001
Merita particolare attenzione il primo
comma dell'articolo in esame laddove precisa la portata
delle attività connesse a quella di pesca con la finalità di
riportare a modernizzazione e razionalizzazione il settore e
le molteplici esponenziali attività svolte dalle aziende del
settore.
La disposizione, infatti, in linea con
gli obiettivi prefissati nella legge di orientamento,
ribadisce il concetto legato ad una visione dinamica delle
imprese che utilizzano le risorse delle acque in generale ed
in particolare di quelle marine così come condensate ai
successivi punti:
a) imbarco di persone non facenti parte
dell'equipaggio su navi da pesca a scopo
turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;
b) attività di ospitalità, di
ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate
alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle
risorse della pesca, valorizzando gli aspetti
socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da
pescatori professionisti singoli o associati, attraverso
l'utilizzo della propria abitazione o struttura nella
disponibilità dell'imprenditore, sinteticamente denominate
ittiturismo;
c) la prima lavorazione dei prodotti del
mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione
e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso,
nonché le attività di promozione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prevalentemente i prodotti della propria
attività.
Nel merito delle norme, si osserva che
viene confermato il principio della prevalenza dell'attività
principale della pesca rispetto alle attività connesse e ciò
sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei prodotti che per
quanto riguarda attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impegnate nell'attività ittica esercitata.
Di seguito vengono coniate due nuove
definizioni riferite all'attività connessa:
- pescaturismo
- ittiturismo
La prima definizione concerne lo
svolgimento parziale e quindi non prevalente di attività a
scopo turistico-ricreativo da offrire a soggetti non facenti
parte dell'equipaggio imbarcato su navi da pesca.
La seconda, attraverso l'utilizzo delle
abitazioni dei pescatori o strutture nella disponibilità
degli stessi, configura il riconoscimento di una specifica
attività connessa a quella principale che si esplica in
ospitalità, ristorazione, ricreazione ecc., nonché attività
finalizzate alla valorizzazione degli aspetti
socio-culturali del mondo dei pescatori.
L'articolo completa l'individuazione
delle ulteriori attività connesse nelle fasi di prima
lavorazione dei prodotti del mare e loro conservazione,
trasformazione, commercializzazione, semprechè abbiano ad
oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività
principale.
10. Adempimenti delle Sedi
Considerata la portata delle novità
introdotte in materia dai decreti legislativi in argomento
ed i notevoli riflessi che la complessa normativa può
determinare in ordine alla attività delle Sedi con
successiva circolare verranno impartite specifiche
disposizioni operative.
Si fa presente, infine, che è in fase di
rielaborazione la modulistica relativa alle denunce
aziendali che saranno aggiornate in relazione al modificato
regime normativo dell'imprenditore agricolo.
Novità per l’imprenditore agricolo
L’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, il
quale dispone tra l’altro l’integrale sostituzione dell’art.
2135 c.c., nell’operare un’indubbia modernizzazione della
nozione di imprenditore agricolo ai fini civilistici,
apporta altresì alla norma talune modifiche da tempo
auspicate. La nuova versione dell’art. 2135 ripropone
innanzi tutto la distinzione tra attività agricole
“essenziali” ed attività agricole “per connessione”. Emerge,
in particolare, l’allargamento delle attività connesse
tipiche.
E’ importante poi sottolineare che, ai
fini Iva, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art.34,
del D.P.R. 633/1972, il regime speciale IVA in agricoltura,
il cui effetto più evidente consiste nella detrazione
forfetizzata dell’imposta in misura corrispondente alle c.d.
percentuali di compensazione, è applicabile qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i prodotti
agricoli ceduti devono essere ricompresi tra quelli elencati
nel D.P.R. n. 633/1972 e le suddette cessioni devono essere
effettuate dai produttori agricoli.
In vigenza della previdente formulazione
dell’art. 3135 c.c., non costituivano operazioni diverse ai
fini IVA le cessioni di quei beni parzialmente ed in minima
parte ottenuti anche grazie all’acquisto di prodotti da
soggetti terzi, le quali avrebbero dovuto usufruire
legittimamente della detrazione forfetizzata in base alle
percentuali di compensazione.
Per quanto riguarda l’agriturismo, va
precisato che i soggetti diversi dalle società di capitali,
gli enti commerciali e i soggetti equiparati determinano il
reddito imponibile derivante dall’attività di agriturismo
applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con
l’esercizio di tale attività il coefficiente di redditività
del 25%; inoltre, per l’opzione a favore del regime
ordinario, l’Iva viene determinata riducendo l’imposta
relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50%
del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria.
L’art. 11 del d.lgs. n. 228/2001
interviene poi sulla disciplina agevolative in materia di
imposte indirette, prevista dalla legge 6 agosto 1954, n.
604 e successive modificazioni per la formazione ed
arrotondamento della proprietà coltivatrice. Tale
disciplina, in pratica, prevede che gli atti di acquisto di
fondi agricoli idonei alla formazione e all’arrotondamento
della proprietà contadina scontino l’imposta di registro e
ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale nella
misura dell’1%.
Infine, il citato d.lgs. riconosce la
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle
società di persone, cooperative e di capitali, ricorrendo
determinati e specifici requisiti. Ciò determina la
possibilità per tali soggetti di fruire dell’aliquota
ridotta dell'8% in sede di acquisto di terreni agricoli e
relative pertinenze.
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