Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’aumento dell’aliquota è in vigore dal 17/09/2011
Ecco un elenco dei principali beni e servizi per i quali aumenta l'imposta di consumo dal 20 al 21%.
- Televisori e prodotti per l'home entertainment - Macchine fotografiche e
videocamere
- Computer desktop, portatile, palmare e tablet - Autocaravan, caravan e
rimorchi
- Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento barche - Strumenti musicali
- Giocattoli, giochi tradizionali ed elettronici - Articoli sportivi
- Manifestazioni sportive e parchi divertimento - Stabilimento balneare
- Piscine, palestre e altri servizi sportivi - Articoli di cartoleria e
cancelleria
- Pacchetti vacanza
- Automobili, ciclomotori e biciclette
- Trasferimento proprietà auto e moto
- Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto - Pedaggi e
parchimetri
- Apparecchi per la telefonia fissa, mobile e telefax - Servizi di telefonia
fissa, mobile e connessioni internet - Tabacchi
- Abbigliamento e calzature
- Rasoi elettrici, taglia capelli, phon - Articoli per la pulizia e per l'igiene
personale - Profumi e Cosmetici
- Gioielleria e orologeria
- Valigie e borse e altri accessori
- Servizi di parrucchiere
- Servizi legali, contabili, interpretariato, traduzioni e tutte le altre
prestazioni professionali
- Mobili e articoli per illuminazioni
- Biancheria e tessuti per la casa
- Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forno - Piccoli elettrodomestici per la
casa
- Piatti, stoviglie e utensili per la casa - Detergenti e prodotti per la
pulizia della casa - Carburanti
- Caffè
- Bevande gassate, succhi di frutta e bevande analcoliche - Liquori,
superalcolici, aperitivi alcolici - Vini e spumanti
-
Edilizia, idraulica, elettricisti, falegnameria, infissi di ogni tipo, (salvo
imposta agevolata)
- Ogni altro bene e servizio già soggetto al 20%
“Gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, la nuova aliquota - sottolinea un comunicato dell’Agenzia delle Entrate che annuncia la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale – Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile. In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa”.