Il Redditometro (o "accertamento sintetico di tipo induttivo") è lo strumento attraverso il quale il Fisco può stimare il reddito presunto di un contribuente, sulla base delle spese che quest'ultimo ha effettuato, grazie ad una serie di indici fissati a priori, e successivamente convocarlo, per chiedergli di giustificare lo scostamento tra spese effettuate e reddito dichiarato.

Il redditometro, presente già dal 1973, è stato potenziato nel 2010, con il Decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 22), destinato ad entrare in vigore nel 2011.

Cosa prevede la norma

L'Agenzia delle Entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta.

È poi compito del contribuente fornire la "prova contraria", per dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto:

Come funziona

L'accertamento sintetico è ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile (reddito presunto) risulta superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro tale percentuale era pari del 25 per cento).

La determinazione sintetica del reddito viene effettuata mediante un calcolo basato su alcuni "indicatori di capacità contributiva". In pratica, vengono considerate tutte le spese di un certo tipo che sono a conoscenza del fisco (v. tabella), le quali vengono moltiplicate per dei coefficienti legati alla "classe" attribuita al contribuente, sulla base di tre caratteristiche:

La moltiplicazione delle spese per i coefficienti porta alla determinazione del reddito presunto. Dopo averlo determinato, l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona (o per mezzo di rappresentanti), per giustificare lo scostamento tra spese e reddito, fornendo dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Successivamente, il contribuente potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione.

L'avviso di accertamento e la riscossione coattiva

L'avviso di accertamento (ai fini sia delle imposte sui redditi, sia dell'Iva) che l'Agenzia delle Entrate emette, contiene l'intimazione a pagare - entro il termine di presentazione del ricorso - gli importi indicati, oppure il 50 per cento delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

Dopo 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata agli agenti della riscossione, senza notifica della cartella di pagamento ("riscossione coattiva"). In caso di "giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione", la riscossione coattiva può essere messa in atto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Infine, l'agente della riscossione è tenuto ad attivare l'espropriazione forzata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.