Con il Decreto c.d. “Salva Italia” il legislatore ha ridotto, a
decorrere dal
6.12.2011, ad un importo pari o superiore a €
1.000 il limite relativo
all’utilizzo del denaro
contante, all’emissione di assegni
“trasferibili” (o “liberi”) ed
al saldo dei libretti
di deposito al portatore.
In sede di conversione in legge, il legislatore, tra le varie modifiche
al testo, ha inoltre stabilito unamoratoria
per le violazioni commesse
nel periodo compreso tra
il 6.12.2011 ed il 31.01.2012.
E’ previsto, inoltre, che le violazioni relative
all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni
“liberi” e libretti al portatore, dovranno essere comunicate dagli
intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a
conoscenza, entro
30 giorni, al MEF (ovvero,
alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la
contestazione e gli altri adempimenti. Queste ultime, quindi,
procederanno all’immediata comunicazione
dell’infrazione all’Agenzia delle Entrate, che
attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
Si segnala, infine, a decorrere dall’1.1.2012, la previsione di un
ulteriore obbligo in capo agli operatori finanziari (quali banche, Poste
Italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, ecc..) con
riguardo ai rapporti con essi intrattenuti. Questi sono obbligati a comunicare periodicamenteall’Anagrafe
tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti; le informazioni
relative ai rapporti e l’importo delle operazioni.