Con la sentenza n.
3947 di ieri, 18 febbraio 2011, la Cassazione ha
affermato che, ai fini della
deducibilità dei
costi per l’acquisto di
carburante, la
scheda carburante deve essere compilata indicando
tutti i dati
previsti dal DPR 444/97, compresi i
chilometri percorsi a
fine mese e quelli
complessivi indicati dall’apposito
contachilometri del veicolo; diversamente, i costi non
sono deducibili dal reddito d’impresa.
La sentenza in esame, in realtà,
si allinea ad un
orientamento
giurisprudenziale ormai
consolidato, in
virtù del quale tutti gli elementi della scheda
carburante (quali appunto i chilometri o la firma
dell’esercente dell’impianto di distribuzione) sono
essenziali ai
fini della deducibilità dei costi e della detraibilità
dell’IVA (cfr. Cass. 5 novembre 2008 n.
26539, Cass. 19 ottobre 2007 n.
21941).
Nella fattispecie oggetto della
controversia, l’impresa
aveva dedotto integralmente i costi relativi
all’acquisto di carburante relativo a veicoli utilizzati
per il trasporto benché non tutte le schede carburanti
contenessero l’indicazione dei chilometri. I giudici
della Commissione Regionale avevano convalidato tale
comportamento affermando che, risultando depositate
centinaia di schede carburante debitamente compilate, la
ripetitività delle
schede relative all’automezzo consentiva di
ritenere deducibile il costo per il carburante anche per
le schede che non contenevano l’indicazione della
percorrenza, posto che risultava rispettato il requisito
dell’inerenza. L’Agenzia delle Entrate impugnava tale
decisione.
Riprendendo brevemente la disciplina generale della
scheda carburante, si ricorda che gli
acquisti di carburante
per autotrazione effettuati presso gli impianti
stradali di distribuzione devono risultare da apposite
annotazioni eseguite in una
scheda conforme
al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è
sostitutiva della
fattura di cui all’art. 22 comma 3 del DPR
633/72. L’obbligo dell’istituzione della scheda
carburante e delle annotazioni relative ai singoli
acquisti si applica ai contribuenti che intendono
avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi
dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del
costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (cfr.
CM
205/E/98).
Sulla scheda carburante devono essere indicati, ad opera
dell’acquirente:
- gli estremi d’individuazione del
veicolo, ossia la
casa costruttrice, il
modello e la
targa, ovvero, in alternativa, il numero di
telaio o altri elementi identificativi apposti
dall’impresa costruttrice;
- la ditta, la
denominazione o ragione
sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio
fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che
acquista il carburante;
- per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione
della stabile organizzazione in Italia.
Indicazione dei chilometri obbligatoria
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è
obbligatorio,
prima della registrazione, indicare il
numero di chilometri
rilevabili alla fine di
ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo
esistente sul veicolo. In particolare, secondo la CM
205/E/98, § 3.3, occorre riportare il
dato complessivo
e non solo i chilometri effettivamente percorsi nel
periodo.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ribadisce
la natura “essenziale”
di tutti gli elementi richiesti dalla normativa affinché
la scheda carburanti possa
rappresentare un costo
deducibile, analogamente alla fattura.
È infatti evidente, continua la sentenza, la finalità
antielusiva perseguita dal Legislatore, nel senso di
consentire sempre una
pronta verifica documentale sia della
riferibilità (es. indicazione della targa) sia dei “quantitativi
di carburante che si assumono acquistati in
riferimento al concreto consumo di ogni automezzo,
intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione
dei chilometri di percorrenza”.
Pertanto, la correlazione tra la scheda carburante e
la fattura esclude
la possibilità di utilizzare qualsiasi
elemento equipollente
– quale la ripetitività assunta dalla C.T. Reg – dovendo
essere documentata l’effettività del costo e non solo
l’inerenza dello stesso.